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Cos’è il CER nei rifiuti

Iniziamo, con il presente, a scrivere una serie di post per addentrarci nelle materie inerenti il nostro lavoro; iniziamo con il parlare dei codici CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), ovvero la classificazione dei rifiuti, secondo la direttiva europea 75/442/CEE.

La citata direttiva, definisce col termine rifiuti “qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell’allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”. L’allegato I è noto comunemente come Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER in breve), rifiuti e si applica a tutti i rifiuti, siano essi destinati allo smaltimento o al recupero.

I codici CER sono delle sequenze numeriche, composte da 6 cifre riunite in coppie di due, volte ad identificare i rifiuti, in base al processo produttivo da cui è originato.

L’Elenco dei rifiuti della UE è stato recepito in Italia a partire dal 1º gennaio 2002 in sostituzione della precedente normativa, grazie a due provvedimenti di riordino:

  • il Dlgs 152/2006 (recante “Norme in materia ambientale”), allegati alla parte quarta, allegato D;
  • il Dm Ministero dell’ambiente del 2 maggio 2006 (“Istituzione dell’elenco dei rifiuti”) emanato in attuazione del Dlgs 152/2006 e successivamente dichiarato incapace di produrre effetti giuridici, non essendo stato sottoposto al preventivo e necessario controllo della Corte dei conti, con comunicato del Ministero dell’Ambiente pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2006.

Con la decisione 2014/955/Ue (entrata in vigore il 1º giugno 2015) sono stati aggiunti all’elenco tre nuovi codici (portando dunque l’elenco dei CER a 842 voci) e sono state modificate le descrizioni relative ad alcune voci esistenti.

I codici CER si dividono in non pericolosi e pericolosi; i secondi vengono identificati graficamente con un asterisco “*” dopo le cifre.

La pericolosità di un rifiuto, quando non è determinabile dalle schede di sicurezza dei prodotti lo costituiscono, viene determinata tramite analisi di laboratorio volte a verificare l’eventuale superamento di valori di soglia individuati dalle Direttive sulla classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze pericolose. Questo si applica alle tipologie di rifiuti individuati da “codici CER a specchio”, ossia una coppia di diversi codici CER che si riferiscono allo stesso rifiuto, uno (asteriscato) nel caso in cui esso sia pericoloso e l’altro (non asteriscato) nel caso in cui non lo sia.

Altri tipi di rifiuti, invece, sono necessariamente pericolosi o non pericolosi in base alla loro tipologia e pertanto la loro classificazione non richiede analisi.

Generalmente, il codice CER è attribuito dal produttore/detentore del rifiuto, che potrà conferirlo nell’impianto che possa riceverlo; e ciò si può verificare presso L’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Nel piccolo Stabilimento di CF Metalli, sito in Monterotondo Scalo, riceviamo solo una piccolissima parte, di questi CER, come vedremo più avanti, e solo NON pericolosi…

Siamo specializzati in ferro, metalli e RAEE; e questo restringe uleriormente, la cerchia dei CER che riceviamo, stocchiamo e lavoriamo, come vedremo più avanti…

Per oggi, vi abbiamo solo specificato cosa siano i CER; nel prossimo post, vi parleremo delle varie “famiglie”, o gruppi di CER, per meglio addentrarci nella materia…