Raccolta e trasporto rifiuti in conto proprio, sia pericolosi che non…
RACCOLTA E TRASPORTO IN CONTO PROPRIO DEI PROPRI RIFIUTI SPECIALI AZIENDALI SIA NON PERICOLOSI CHE PERICOLOSI (CATEGORIA 2BIS – ANGA)
Il 25 dicembre 2010 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 205/2010 che ha apportato modifiche ed integrazioni al Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152) ed in particolare ha riscritto l’art. 212 che ridisegna a livello legislativo l’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.
I soggetti obbligati ad iscriversi all‘Albo Gestori Ambientali sono, in applicazione specifica dell’art. 212 comma 8 (produttori – trasportatori in conto proprio dei propri rifiuti speciali prodotti sia pericolosi che non pericolosi) i seguenti:
- Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono stati prodotti.
- Produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti in quantità che non eccedano 30 Kg o 30 Litri al giorno, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono stati prodotti.
Tali imprese devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), b), c) d), e), f), g) e i), del DM 120/2014, avere una regolare iscrizione in CCIAA con annesso codice ATECO principale o più di uno, e la disponibilità di uno o più veicoli utili allo scopo.
I soggetti di cui sopra si iscrivono all’Albo in base alla presentazione di una pratica di comunicazione tecnico amministrativa semplificata.
Tale pratica di comunicazione stessa non è soggetta a valutazione relativa alla capacità finanziaria e alla idoneità tecnica e non c’è l’obbligo di nomina del responsabile tecnico e non sono sottoposti alle garanzie finanziarie.
Permangono i controlli antimafia al legale rappresentante societario.
Fondamentali per la pratica 2BIS sono il/i codice/i ATECO del caso posto/i nella visura camerale aziendale (per ottenere i codici CER utili da trasportare) ed i libretti di circolazione dei mezzi di trasporto (proprietà, leasing, locazione senza conducente, vv.ee.) che si vogliono iscrivere (per un controllo formale dei dispositivi minimi utili alla fase di trasporto), oltre alle eventuali licenze di trasporto in conto proprio merci proprie di ogni mezzo di trasporto.
I costi vivi di iscrizione alla categoria 2BIS (esclusi i costi professionali di pratica) sono intorno ai 300,00 Euro con un pagamento di un diritto annuale di 50,00 Euro.
La durata del documento di iscrizione alla categoria ANGA 2BIS è pari a 10 anni e facilmente rinnovabile entro 3 mesi dalla sua scadenza.
Questo articolo, è stato redatto in collaborazione con l’Ing. Enrico Borrelli, dello Studio Borrelli Ambiente (Professione Ex Lege 04/2013).
Per qualsiasi chiarimento, soprattutto per le Aziende che operino nelle regioni Lazio, Campania e Lombardia, lo Studio Borrelli è a disposizione.